La norma dice che, al momento del matrimonio, se non viene deciso diversamente dai coniugi, si parla automaticamente di comunione dei beni.
Dunque, ogni acquisto effettuato dopo il matrimonio, è di proprietà di entrambi i coniugi. Questo vale anche per l’acquisto di un immobile.
Nei casi in cui la casa sia stata acquistata durante il matrimonio da uno dei coniugi senza il consenso dell’altro, questo immobile rientra nella comunione anche quando dai registri immobiliari risulti intestata solamente al marito o alla moglie.
Cosa può succedere?
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Un coniuge in comunione legale non può disporre della propria quota: è vietato a un soggetto estraneo l’ingresso nella comunione, marito o moglie non possono quindi affittare il loro 50% di immobile ad un terzo senza il consenso del coniuge;
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Allo stesso tempo, la casa intera non può essere messa in vendita per decisione di un solo coniuge: se l’altro non è d’accordo, può chiedere l’annullamento dell’eventuale contratto di compravendita.
Quando non rientra nella comunione dei beni?
Ci possono essere delle eccezioni alla comunione dei beni quando:
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l’immobile sia stato acquistato con il denaro di un singolo coniuge derivante dalla vendita di beni ricevuti in donazione o in eredità e, quindi, non compresi nella comunione, o di beni personali dei quali era proprietario prima del matrimonio;
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sia presente nel rogito di acquisto dell’immobile la cosiddetta riserva di proprietà a favore del singolo coniuge: l’altro è obbligato a presentarsi dal notaio e dichiarare esplicitamente di rinunciare alla sua parte di proprietà del bene.